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Art. 32
Ciascuno Stato contraente, firmando o ratificando la presente convenzione o aderendovi, può riservarsi il diritto di limitare l’applicazione dell’articolo 17 ai cittadini degli Stati contraenti che hanno la loro residenza abituale sul suo territorio. Lo Stato, che avrà usato della facoltà prevista nel precedente capoverso, potrà pretendere l’applicazione dell’articolo 17, da parte degli altri Stati contraenti, solo a beneficio dei suoi cittadini che hanno la loro residenza abituale sul territorio dello Stato contraente davanti ai cui tribunali essi sono attori o intervenienti. |