Art. 6
Le disposizioni degli articoli che precedono non escludono: - 1.
- la facoltà di spedire direttamente, per mezzo della posta, degli atti agli interessati che si trovano all’estero;
- 2.
- la facoltà per gl’interessati di fare eseguire delle notificazioni direttamente dagli uscieri o dai funzionari competenti del paese di destinazione;
- 3.
- la facoltà per ogni Stato di fare eseguire direttamente dai suoi agenti diplomatici o consolari, le notificazioni destinate alle persone che si trovano all’estero. In ognuno di questi casi, la facoltà prevista non sussiste che se le convenzioni stipulate fra gli Stati interessati l’ammettono o se, in mancanza di convenzioni, lo Stato sul cui territorio la notificazione deve essere eseguita non vi si oppone. Questo Stato non potrà opporvisi qualora, nel caso del primo capoverso, numero 3, l’atto debba essere notificato senza coercizione a un cittadino dello Stato richiedente.
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