|
Art. 8
In materia civile o commerciale, l’autorità giudiziaria di uno Stato contraente potrà, conformemente alle disposizioni della sua legislazione, rivolgersi per mezzo di commissione rogatoria all’autorità competente di un altro Stato contraente per chiederle di eseguire, nella propria giurisdizione, sia un atto di istruzione, sia altri atti giudiziari. |