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Art. 16
Le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto, dopo essere state informate del suo trasferimento illecito o del suo mancato ritorno a norma dell'articolo 3, non possono statuire nel merito del diritto di custodia finché non sia accertato l'inadempimento delle condizioni della presente Convenzione per la restituzione del minore, ovvero finché non sia trascorso un periodo ragionevole senza che sia stata presentata un'istanza in applicazione della Convenzione. |
