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Art. 35
La Convenzione si applica fra gli Stati contraenti soltanto in caso di rapimento o di mancato ritorno illecito avvenuti dopo la sua entrata in vigore in questi Stati. Se una dichiarazione è stata fatta conformemente agli articoli 39 o 40, il riferimento, di cui al capoverso precedente, ad uno Stato contraente, indica la o le unità territoriali cui la Convenzione si applica. |
