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Art. 39
Ogni Stato, all'atto della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare che la Convenzione si estende all'insieme dei territori ch'esso rappresenta sul piano internazionale, ovvero ad uno o a diversi di essi. Questa dichiarazione ha effetto al momento della sua entrata in vigore per questo Stato. Questa dichiarazione, nonché ogni successiva estensione, son notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. |
