Art. 7
Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro rispettivi Stati, per assicurare il ritorno immediato dei minori e realizzare gli altri obiettivi della presente Convenzione. In particolare, sia direttamente, sia con l'ausilio di qualsiasi intermediario, devono prendere tutti i provvedimenti atti a: - a)
- localizzare il minore trasferito o trattenuto illecitamente;
- b)
- prevenire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi per le parti interessate prendendo o facendo prendere provvedimenti provvisori;
- c)
- assicurare la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole;
- d)
- scambiare, se opportuno, informazioni relative alla situazione sociale del minore;
- e)
- fornire informazioni generali, riguardanti il diritto del loro Stato, relative all'applicazione della Convenzione;
- f)
- avviare un procedimento giudiziario o amministrativo, o favorirne l'apertura, al fine di ottenere il ritorno del minore e, se del caso, di permettere il disciplinamento o l'esercizio effettivo del diritto di visita;
- g)
- concedere o facilitare, se del caso, l'ottenimento del patrocinio giudiziario e giuridico, compresa la partecipazione di un avvocato;
- h)
- assicurare sul piano amministrativo, se necessario ed opportuno, il ritorno senza pericolo del minore;
- i)
- mantenere reciproche informazioni sul funzionamento della Convenzione ed eliminare, per quanto possibile, eventuali ostacoli sorti al momento della sua applicazione.
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