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Art. 17
Il mero fatto che una decisione riguardante la custodia sia stata presa o possa essere delibata nello Stato richiesto non giustifica il rifiuto di restituire il minore secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, ma le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione i motivi di questa decisione che ricadessero nell’ambito dell’applicazione della Convenzione. |
