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Art. 21
L’istanza volta al disciplinamento o alla protezione dell’esercizio effettivo di un diritto di visita può essere rivolta all’Autorità centrale di uno Stato contraente alle stesse modalità di un’istanza volta al ritorno del minore. Le Autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 7 per assicurare il pacifico esercizio del diritto di visita e l’adempimento di qualsiasi condizione cui l’esercizio di tale diritto fosse soggetto e affinché siano rimossi, per quanto possibile, gli ostacoli atti a frapporvisi. Le Autorità centrali, direttamente o con l’ausilio di intermediari, possono avviare o favorire un procedimento legale al fine di disciplinare o proteggere il diritto di visita e le condizioni cui l’esercizio di tale diritto fosse soggetto. |
