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Art. 9
L’Autorità centrale adita con un’istanza in virtù dell’articolo 8, qualora abbia motivo di credere che il minore si trovi in un altro Stato contraente, trasmette l’istanza direttamente e senza indugio all’Autorità centrale di questo Stato e ne informa l’Autorità centrale richiedente o, se del caso, l’instante. |
