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Art. 10
1. In tutti i casi di urgenza, saranno competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino l’adulto o beni ad esso appartenenti. 2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5–9 avranno adottato le misure imposte dalla situazione. 3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cesseranno di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi saranno riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato. 4. Le autorità che abbiano adottato misure in applicazione del paragrafo 1 ne informano, per quanto possibile, le autorità dello Stato contraente di residenza abituale dell’adulto. |