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Art. 11
1. In via eccezionale, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovi l’adulto saranno competenti ad adottare misure di protezione della sua persona aventi un carattere provvisorio e un’efficacia territoriale limitata a tale Stato, sempre che tali misure siano compatibili con quelle già adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 5–8 e le autorità competenti ai sensi dell’articolo 5 siano state avvisate. 2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5–8 si saranno pronunciate sulle misure imposte dalla situazione. |