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Art. 12
Fatto salvo l’articolo 7 paragrafo 3, le misure adottate in applicazione degli articoli 5–9 resteranno in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l’elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della Convenzione non le avranno modificate, sostituite o abrogate. |