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Art. 16
Quando non siano esercitati in modo tale da garantire un’adeguata protezione della persona o dei beni dell’adulto, i poteri di rappresentanza previsti dall’articolo 15 possono essere revocati o modificati da misure adottate da un’autorità competente secondo la Convenzione. All’atto di revocare o modificare tali poteri di rappresentanza, la legge determinata nell’articolo 15 deve essere presa in considerazione nella misura del possibile. |