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Art. 17
1. Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un’altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante dell’adulto secondo la legge dello Stato in cui l’atto è stato concluso né può essere invocata la responsabilità di un terzo, per il solo motivo che l’altra persona non aveva la qualità di rappresentante secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che tale qualità era retta da questa legge. 2. Il paragrafo 1 si applica solo nel caso in cui l’atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato. |