Le misure previste dall’articolo 1 possono vertere segnatamente su:
- a)
- la determinazione dell’incapacità e l’istituzione di un regime di protezione;
- b)
- il collocamento dell’adulto sotto la protezione di un’autorità giudiziaria o amministrativa;
- c)
- la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
- d)
- la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni dell’adulto, di rappresentarlo o di assisterlo;
- e)
- il collocamento dell’adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione;
- f)
- l’amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell’adulto;
- g)
- l’autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni dell’adulto.