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Art. 32
1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione dell’adulto lo richiede, le autorità competenti ai sensi della Convenzione potranno domandare a ogni autorità di un altro Stato contraente di comunicare loro le informazioni utili per la protezione dell’adulto. 2. Ogni Stato contraente potrà dichiarare che le domande previste nel paragrafo 1 potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale. 3. Le autorità competenti di uno Stato contraente potranno chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell’attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della Convenzione. |