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Art. 33
1. Quando prospetta il collocamento dell’adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, e quando tale collocamento avverrà in un altro Stato contraente, l’autorità competente ai sensi degli articoli 5–8 consulterà preliminarmente l’Autorità centrale o un’altra autorità competente di quest’ultimo Stato. A tal fine le comunicherà un rapporto sull’adulto e i motivi della sua proposta di collocamento. 2. La decisione sul collocamento non potrà essere presa nello Stato richiedente se l’Autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato richiesto avrà manifestato la propria opposizione entro un termine ragionevole. |