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Art. 36
1. Ferma restando la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sosterranno le proprie spese dovute all’applicazione delle disposizioni del presente capitolo. 2. Uno Stato contraente potrà concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese. |