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Art. 38
1. Le autorità dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione o confermato un potere di rappresentanza potranno rilasciare a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni dell’adulto, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti. 2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, a decorrere dalla data del certificato e fino a prova contraria. 3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato. |