Art. 45
Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni rette dalla presente Convenzione: - a)
- ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un’unità territoriale;
- b)
- ogni riferimento alla presenza dell’adulto in tale Stato riguarda la presenza dell’adulto in un’unità territoriale;
- c)
- ogni riferimento alla situazione dei beni dell’adulto in tale Stato riguarda la situazione dei beni dell’adulto in un’unità territoriale;
- d)
- ogni riferimento allo Stato di cui l’adulto sia cittadino riguarda l’unità territoriale designata dalla legge di tale Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l’unità territoriale con la quale l’adulto presenti il legame più stretto;
- e)
- ogni riferimento allo Stato le cui autorità siano state scelte dall’adulto riguarda:
- –
- l’unità territoriale, se l’adulto ha scelto le autorità di tale unità territoriale,
- –
- l’unità territoriale di uno Stato con la quale l’adulto presenti il legame più stretto, se l’adulto ha scelto le autorità di tale Stato senza indicare un’unità territoriale dello stesso;
- f)
- ogni riferimento alla legge di uno Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame riguarda la legge di un’unità territoriale con la quale la situazione presenti uno stretto legame;
- g)
- ogni riferimento alla legge, alla procedura o all’autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l’autorità dell’unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata;
- h)
- ogni riferimento alla legge, alla procedura o all’autorità dello Stato richiesto riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l’autorità dell’unità territoriale in cui sia invocato il riconoscimento o l’esecuzione;
- i)
- ogni riferimento allo Stato in cui sia attuata la misura di protezione riguarda l’unità territoriale in cui sia attuata la misura;
- j)
- ogni riferimento agli enti o autorità di questo Stato, diversi dalle autorità centrali, riguarda gli enti o autorità abilitati ad agire nell’unità territoriale interessata.
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