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Art. 50
1. La Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato. 2. La Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell’ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto. 3. A decorrere dalla sua entrata in vigore in uno Stato contraente, la Convenzione si applica ai poteri di rappresentanza conferiti anteriormente a condizioni corrispondenti a quelle previste dall’articolo 15. |