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Art. 54
1. Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 57 paragrafo 1. 2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario. 3. L’adesione avrà effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notificazione prevista all’articolo 59 lettera b. Una tale obiezione potrà essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all’adesione. Tali obiezioni saranno notificate al depositario. |