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Art. 55
1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici divergenti riguardo alle materie rette dalla presente Convenzione potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, che la Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e potrà in ogni momento modificare questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione. 2. Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione. 3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si intenderà applicata a tutto il territorio di tale Stato. |