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Art. 56
1. Ogni Stato contraente potrà, al più tardi all’atto della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell’articolo 55, esprimere la riserva di cui all’articolo 51 paragrafo 2. Non è ammessa alcuna altra riserva. 2. Ogni Stato potrà, in qualsiasi momento, ritirare la riserva che avrà fatto. Tale ritiro sarà notificato al depositario. 3. L’effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese successivo alla notificazione di cui al paragrafo 2. |