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Art. 8
1. Se ritengono che ciò sia nell’interesse dell’adulto, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi degli articoli 5 o 6 potranno, di propria iniziativa o su richiesta dell’autorità di un altro Stato contraente, chiedere alle autorità di uno degli Stati menzionati al paragrafo 2 di adottare misure tendenti alla protezione della persona o dei beni dell’adulto. La richiesta potrà riguardare la protezione nel suo complesso o parte di essa. 2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta alle condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono:
3. Nel caso in cui l’autorità designata secondo le disposizioni del paragrafo 2 non accetti la competenza, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi dell’articolo 5 o 6 conservano la competenza. |