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Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale

Traduzione

Art. 12

Un or­ga­ni­smo abi­li­ta­to in uno Sta­to con­traen­te non po­trà agi­re in un al­tro Sta­to se le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti di en­tram­bi gli Sta­ti non vi ab­bia­no con­sen­ti­to.