Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale
Traduzione
Art. 12
Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato se le autorità competenti di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito.