Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionaleTraduzione |
Art. 19
1. Il trasferimento del minore nello Stato d’accoglienza può aver luogo solo se le condizioni fissate dall’articolo 17 si sono verificate. 2. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinché il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi. 3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorità mittenti. |