Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionaleTraduzione |
Art. 2
1. La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente («Stato d’origine») è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente («Stato di accoglienza»), sia a seguito di adozione nello Stato d’origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine. 2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione. |