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Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale

Traduzione

Art. 20

Le Au­to­ri­tà Cen­tra­li si ten­go­no in­for­ma­te sul­la pro­ce­du­ra di ado­zio­ne, sul­le mi­su­re pre­se per con­dur­la a ter­mi­ne e sul­lo svol­gi­men­to del pe­rio­do di pro­va, quan­do è ri­chie­sto.