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Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale
Traduzione
Art. 23
1. L’adozione certificata conforme alla Convenzione, dall’autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi indicati all’articolo 17, lettera c, sono stati prestati.
2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, notifica al depositario della Convenzione l’identità e le funzioni dell’autorità o delle autorità che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresì, qualsiasi modifica nella designazione di queste autorità.