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Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale

Traduzione

Art. 24

Il ri­co­no­sci­men­to dell’ado­zio­ne può es­se­re ri­fiu­ta­to da uno Sta­to con­traen­te so­lo se es­sa è ma­ni­fe­sta­men­te con­tra­ria all’or­di­ne pub­bli­co, te­nu­to con­to dell’in­te­res­se su­pe­rio­re del mi­no­re.