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Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale

Traduzione

Art. 25

Ogni Sta­to con­traen­te può di­chia­ra­re al de­po­si­ta­rio del­la Con­ven­zio­ne di non es­se­re te­nu­to a ri­co­no­sce­re, in ba­se a que­sta, le ado­zio­ni fat­te in con­for­mi­tà a un ac­cor­do con­clu­so in ap­pli­ca­zio­ne dell’ar­ti­co­lo 39, com­ma 2.