Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionaleTraduzione |
Art. 27
1. L’adozione fatta nello Stato d’origine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformità alla Convenzione, in una adozione che produce questo effetto,
2. Alla decisione di conversione dell’adozione si applica l’articolo 23. |