Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionaleTraduzione |
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Art. 29
Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 4, lettere da a) a c), e dall’articolo 5 lettera a), salvo se l’adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall’autorità competente dello Stato d’origine. |
