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Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale
Traduzione
Art. 32
1. Non è consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale.
2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell’adozione.
3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell’adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.