Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionaleTraduzione |
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Art. 33
Quando un’autorità competente constata che una disposizione della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito l’Autorità Centrale dello Stato cui essa appartiene. L’Autorità Centrale ha la responsabilità di curare che siano applicate le misure opportune. |
