Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale
Traduzione
Art. 41
La Convenzione è applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista dall’articolo 14, sia pervenuta in epoca successiva all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello d’origine.