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Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale

Traduzione

Art. 41

La Con­ven­zio­ne è ap­pli­ca­bi­le in ogni ca­so in cui la do­man­da, pre­vi­sta dall’ar­ti­co­lo 14, sia per­ve­nu­ta in epo­ca suc­ces­si­va all’en­tra­ta in vi­go­re del­la Con­ven­zio­ne nel­lo Sta­to di ac­co­glien­za ed in quel­lo d’ori­gi­ne.