Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionaleTraduzione |
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Art. 46
1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d’approvazione previsto dall’articolo 43. 2. In seguito la Convenzione entrerà in vigore:
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