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Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale
Traduzione
Art. 46
1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d’approvazione previsto dall’articolo 43.
2. In seguito la Convenzione entrerà in vigore:
a)
per ogni Stato che la ratifica, l’accetta o l’approva posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi che segue il deposito del proprio strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione;
b)
per le unità territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in conformità all’articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto articolo.