Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionaleTraduzione |
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Art. 7
1. Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione. 2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:
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