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Art. 18
In materia civile o commerciale, i cittadini di uno Stato contraente nonché le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente possono farsi rilasciare e, all’occorrenza, fare legalizzare copie o estratti di registri pubblici o di decisioni giuridiche in un altro Stato contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo. |