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Art. 22
La presente Convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati che l’avranno ratificata, gli articoli da 17 a 24 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all’Aja il 17 luglio 19051, o gli articoli da 17 a 26 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all’Aja il 1° marzo 19542, per gli Stati partecipi di una o dell’altra Convenzione, anche qualora sia fatta la riserva del capoverso 2 dell’articolo 28 lettera c. 1 [CS 12 257. RU 2009 7101] |