Art. 25
VI. Corte dei reclami penali1 1La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale2 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge. 2In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l’assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell’amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente. 3Qualora la tutela d’importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente. 4L’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’articolo 73 della legge del 19 marzo 20103 sull’organizzazione delle autorità penali.4 1 Nuova espr. giusta l’all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |