|
Art. 34
I. Elezioni di domicilio B. Notificazione 1Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. 2Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono eleggere un domicilio in Svizzera. Sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. 3Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest’ultimo. 4Queste disposizioni si applicano per analogia alle persone colpite dalla confisca. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). |