Art. 39
C. Interrogatori, informazioni I. Imputato 1L’imputato è dapprima invitato a dichiarare il nome, l’età, la professione, l’attinenza e il domicilio. 2Il funzionario inquirente indica all’imputato il fatto che gli è contestato. Lo invita a spiegarsi sull’imputazione e a enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. 3Se non si tratta del primo interrogatorio, l’imputato può chiedere la presenza del difensore; questi ha il diritto di porre domande completive per il tramite del funzionario inquirente. 4Se l’imputato rifiuta di rispondere, ne sarà fatta menzione negli atti. 5Sono vietati al funzionario inquirente ogni coercizione, minaccia, promessa, indicazione inveritiera, domanda capziosa o analoghi procedimenti. |