Art. 43
D. Periti 1Si possono assumere periti qualora l’accertamento o l’apprezzamento dei fatti esiga conoscenze speciali. 2All’imputato dev’essere data la possibilità di esprimersi circa la scelta dei periti e le domande da porre.1 Per il resto, alla nomina dei periti, come anche ai loro diritti e doveri, si applicano per analogia gli articoli 183–185, 187, 189 e 191 CPP2, nonché l’articolo 61 della legge del 4 dicembre 19473 di procedura civile federale.4 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764). |