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Art. 44
E. Ispezione oculare 1Il funzionario inquirente ordina un’ispezione oculare ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire i fatti. L’imputato e il difensore hanno il diritto di assistere all’ispezione. 2In caso d’ispezione di installazioni commerciali o industriali, è tenuto conto degli interessi legittimi della persona che occupa i locali. |