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Art. 10
V. Commutazione della multa 1 La multa che non può essere riscossa è, dal giudice, commutata in arresto ovvero, se si tratta di adolescenti, in carcerazione. La multa per inosservanza di prescrizioni d’ordine non è soggetta a commutazione. 2 Il giudice può escludere la commutazione in quanto il condannato gli abbia fornito la prova che si trova, senza sua colpa, nell’impossibilità di pagare la multa. Tuttavia, l’esclusione della commutazione non è ammissibile se il condannato ha commesso intenzionalmente l’infrazione e se, nei cinque anni precedenti l’azione punibile, è stato condannato per un’infrazione contro la stessa legge amministrativa, esclusa la semplice inosservanza di prescrizioni d’ordine.7 3 Nel caso di commutazione, un giorno d’arresto o di carcerazione è ragguagliato a 30 franchi; la durata della pena da commutazione non può però superare i tre mesi. Se alcune rate sono state pagate, la pena è ridotta dal giudice nella proporzione esistente fra le rate suddette e l’importo totale della multa. 4 La multa pagata dopo la commutazione estingue la pena da commutazione in quanto questa non sia stata ancora eseguita. 7 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |