Art. 11
VI. Prescrizione 1 L’azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8 2 Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni.9 3 Per i crimini, i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa:
4 La pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni. 8 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 9 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 10 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |